Calcestruzzo
In base a quanto stabilito dalle norme Tecniche gli impianti di produzione di
calcestruzzo preconfezionato devono essere dotati di adeguate procedure
di controllo di produzione in fabbrica certificate da un organismo esterno indipendente.
Per controllo di produzione in fabbrica si intende "un controllo
permanente della produzione al fine di garantire la rispondenza del prodotto ai
requisiti dichiarati" in coerenza con la direttiva 89/106/CEE.
Il controllo di produzione di fabbrica si predispone
sulla base dei riferimenti forniti dalle linee guida emesse dall'organo
del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici a ciò predisposto, individuando le regole applicative per mantenere costanti le caratteristiche fisiche,
chimiche e meccaniche della produzione di calcestruzzo.
Per ciò che riguarda la certificazione del sistema di
controllo di produzione in fabbrica che la certificazione del "Sistema di Gestione della
Qualità del prodotto che sovrintende al processo di fabbricazione del
produttore di conglomerato cementizio con processo industrializzato" si
precisa che va effettuata da parte di un organismo terzo
indipendente che deve essere un organismo dotato di specifica e documentata
esperienza nel controllo del processo produttivo.
Prodotti |
Norma
di riferimento |
Periodo
di transizione |
Calcestruzzo |
DM 14.09.2005 |
23/10/05 - 24/04/07 (*) |
. |
DM 08.01.2008 |
01/01/08 - 29/06/09 |
(*)posticipato fino a 31/12/07
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